Legge federale
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Art. 6 Obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese
1 Sono tenuti a presentare una rendicontazione Paese per Paese i gruppi di imprese multinazionali la cui società madre è residente in Svizzera e che nel periodo fiscale immediatamente precedente al periodo fiscale oggetto della rendicontazione realizzano una cifra d’affari annua consolidata superiore a una determinata soglia. 2 Il Consiglio federale definisce tale soglia; a tal fine tiene conto degli standard internazionali. |