|
Art. 11 Altri produttori di statistiche della Confederazione
1 Le altre unità amministrative della Confederazione nonché le organizzazioni sottoposte in parte alla presente legge eseguono le rilevazioni secondo l’articolo 5 capoversi 2–4. In singoli casi, il Consiglio federale può affidare a un’unità amministrativa o, con l’accordo di questa, a una corporazione o a un istituto sottoposti alla legge l’incarico di eseguire altre rilevazioni. 2 Gli organi di rilevazione federali, che non si occupano esclusivamente di statistica o di ricerca, designano uno o più servizi statistici per i loro lavori statistici. 3 L’elaborazione statistica di dati amministrativi della Confederazione spetta di norma all’unità amministrativa, alla corporazione o all’istituto che dispone dei dati. Il trattamento può essere affidato all’Ufficio federale col suo accordo o in virtù di un decreto del Consiglio federale. 4 L’Ufficio federale consiglia gli altri produttori di statistiche della Confederazione e, nel quadro delle disposizioni sulla protezione dei dati, mette a loro disposizione i dati richiesti. |