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Art. 12 Coordinamento
1 L’Ufficio federale dev’essere consultato sulla forma delle rilevazioni, delle presentazioni statistiche globali nonché delle altre fonti di dati della statistica federale. 2 L’Ufficio federale si adopera per coordinare la statistica federale con le statistiche cantonali e, in particolare, per armonizzare, in vista della loro elaborazione statistica, i programmi delle rilevazioni e i registri e le altre collezioni di dati. 3 Esso collabora inoltre con i Cantoni, le università e gli organismi di ricerca nei settori della ricerca e della formazione legati alla statistica. |