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Art. 13 Commissione della statistica federale
1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione della statistica federale, che gli fornisce consulenza sulle questioni importanti e consiglia ugualmente i produttori di statistiche della Confederazione. 2 Nella Commissione sono rappresentati i Cantoni, i Comuni, gli ambienti scientifici ed economici, le parti sociali nonché le unità amministrative della Confederazione e le organizzazioni sottoposte alla presente legge. |