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Art. 14a Collegamenti di dati 22
1 Per adempiere i suoi compiti statistici, l’Ufficio federale può collegare dati tra loro se questi vengono resi anonimi. Se si tratta di dati che richiedono una particolare protezione o se dal collegamento emergono profili della personalità, i dati collegati vanno eliminati al termine delle elaborazioni statistiche. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 2 Per adempiere i loro compiti statistici, i servizi statistici cantonali e comunali possono collegare i dati dell’Ufficio federale con altri dati soltanto previa approvazione scritta da parte di quest’ultimo e in ottemperanza alle condizioni stabilite dallo stesso. 22 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla L del 23 giu. 2006 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 20064165; FF 2006397). |