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Art. 15 Sicurezza e conservazione dei dati
1 Tutti i servizi che trattano dati personali provenienti dalla statistica federale o ad essa destinati devono proteggerli contro ogni trattamento non autorizzato mediante i provvedimenti tecnici e organizzativi che si impongono. 2 Gli organi responsabili di rilevazioni hanno il diritto di conservare gli elenchi di nomi e indirizzi trattati per la preparazione, l’esecuzione e il coordinamento di rilevazioni soltanto finché sono necessari a questi scopi. Sono salve le disposizioni riguardanti i dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti. 3 Il materiale di rilevazione che, oltre i dati richiesti, contiene nomi o numeri d’identificazione delle persone interessate, può essere trattato solo dagli organi responsabili della rilevazione. Esso dev’essere distrutto non appena ultimato il trattamento dei dati. 4 I dati possono essere conservati e archiviati presso il servizio statistico competente della Confederazione, presso l’Ufficio federale o, previa approvazione scritta da parte di quest’ultimo e in ottemperanza alle condizioni stabilite dallo stesso, presso il servizio statistico cantonale, purché non contengano nomi o numeri di identificazione delle persone interessate.23 23 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla L del 23 giu. 2006 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 20064165; FF 2006397). |