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Art. 16 Applicazione di altre disposizioni sulla protezione dei dati
1 Per la protezione dei dati in tutti i lavori statistici valgono, oltre alle disposizioni della presente legge, le disposizioni della legge federale del 19 giugno 199224 sulla protezione dei dati concernenti il trattamento per scopi di ricerca, di pianificazione e di statistica. 2 Il Consiglio federale emana, per la rilevazione dei dati, come pure per il loro trattamento da parte di organi della Confederazione, le disposizioni completive relative alla protezione e alla sicurezza dei dati. 24 RS 235.1 |