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Art. 17 Protezione dei dati nei Cantoni
1 Per il trattamento dei dati tramite organi cantonali valgono gli articoli 14, 15 e 16 capoverso 1 della presente legge e la legislazione cantonale in materia di trattamento di dati per scopi impersonali, per quanto la stessa sia conforme a tali articoli. In mancanza di tali prescrizioni, si applica il diritto federale. 2 Se i Cantoni o i Comuni partecipano all’esecuzione di una rilevazione, i Cantoni designano un servizio incaricato di provvedere alla protezione dei dati. |