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Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente legge si applica a tutti i lavori di statistica:
2 Il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni della legge sono applicabili ai lavori statistici del settore dei PF, della Posta svizzera e dell’azienda delle telecomunicazioni della Confederazione.4 3 Il Consiglio federale può dichiarare alcune disposizioni applicabili ad altre corporazioni, istituti o privati, se questi:
4 Il Consiglio federale rispetta la libertà di ricerca nonché i compiti legali e l’autonomia delle organizzazioni che sottopone alla presente legge conformemente ai capoversi 2 e 3. 3 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF sulle ferrovie federali svizzere del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 19982847; FF 1997I 809). 4 Nuovo testo giusta il n. II 6 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). |