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Art. 24 Procedimento penale
1 I Cantoni perseguono e giudicano le violazioni dell’obbligo d’informare, se la rilevazione è eseguita da organi cantonali, e le violazioni del segreto statistico commesse da organi cantonali. 2 Il dipartimento competente persegue e giudica le altre infrazioni secondo le norme di procedura previste dalla legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale amministrativo. 3 Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero27 e gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. |