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Art. 4 Principi per la rilevazione dei dati
1 Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell’esecuzione del diritto federale da un’organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione). 2 Se i dati riguardanti terzi, necessari alla statistica federale, sono disponibili presso servizi cantonali o comunali o presso altre persone giuridiche di diritto pubblico, essi devono essere rilevati presso di loro (rilevazione indiretta). 3 Per rilevazione diretta s’intende la raccolta di nuovi dati alla fonte mediante interrogazione di persone fisiche e giuridiche ai fini esclusivi della presente legge. Il numero e i modi d’interrogazione devono essere limitati allo stretto necessario. 4 La Confederazione indica, per le rilevazioni eseguite nell’ambito della presente legge, lo scopo e il fondamento giuridico, le categorie dei partecipanti alla rilevazione e i destinatari dei dati. 5 Le organizzazioni, i servizi o le altre persone giuridiche di diritto pubblico di cui ai capoversi 1 e 2 devono fornire gratuitamente i dati all’Ufficio federale di statistica.8 8 Introdotto dall’art. 17 n. 2 della LF del 22 giu. 2007 sul censimento, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076743; FF 200755). |