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Art. 5 Competenza di ordinare rilevazioni
1 Il Consiglio federale ordina le rilevazioni statistiche necessarie. Esso può prevedere forme miste di rilevazioni dirette e indirette. 2 Esso può delegare questa competenza ad un dipartimento, ad un gruppo o ad un ufficio:
3 Le istituzioni per il promovimento della ricerca e i centri di ricerca della Confederazione sottoposti alla presente legge possono ordinare rilevazioni uniche o limitate nel tempo e senza obbligo di informare. 4 Altre istituzioni sottoposte alla presente legge secondo l’articolo 2 capoverso 2 o 3 possono ordinare autonomamente:
5 Le rilevazioni aventi lo scopo di sperimentare metodi non richiedono un’autorizzazione specifica se non implicano alcun obbligo d’informare. |