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Art. 14 Protezione dei dati e segreto d’ufficio
1 Tutti i dati rilevati o comunicati per scopi statistici non possono essere utilizzati per altri fini, salvo che una legge federale ne disponga espressamente un’altra utilizzazione o la persona interessata vi acconsenta per scritto. 2 Tutte le persone incaricate di lavori statistici sono tenute a mantenere il segreto sui dati concernenti singole persone fisiche o giuridiche, di cui sono venuti a conoscenza nel loro lavoro. Questo obbligo vale anche in particolare per le persone alle quali, nei Cantoni, nei Comuni e negli altri servizi, è stato chiesto di partecipare alle rilevazioni o hanno ottenuto i dati secondo l’articolo 19. |