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Art. 23 Violazione del segreto statistico 26
1 Chiunque intenzionalmente viola la disposizione di cui all’articolo 14 comunicando dati che devono restare segreti o utilizzandoli per scopi diversi da quelli statistici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. 26 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). |