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Art. 3 Compiti della statistica federale
1 La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e l’evoluzione della popolazione, dell’economia, della società, della formazione, della ricerca e dell’ambiente in Svizzera.6 2 Essa serve per:
3 Nell’ambito di questi compiti, la Confederazione collabora con i Cantoni, i Comuni, gli ambienti scientifici ed economici, le parti sociali e le organizzazioni internazionali; per quanto possibile considera i loro bisogni di informazione. 6 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). 7 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034487; FF 20011477). 8 Introdotta dall’all. n. II 5 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). |