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Art. 12 Coordinamento
1 L’Ufficio federale dev’essere consultato sulla forma delle rilevazioni, delle presentazioni statistiche globali nonché delle altre fonti di dati della statistica federale. 2 L’Ufficio federale si adopera per coordinare la statistica federale con le statistiche cantonali, segnatamente per armonizzare i programmi delle rilevazioni e, in vista della loro elaborazione statistica, i registri o altre banche dati.25 3 Esso collabora inoltre con i Cantoni, le università e gli organismi di ricerca nei settori della ricerca e della formazione legati alla statistica. 25 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 35 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
