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Art. 14a Collegamenti di dati 27
1 Per adempiere i suoi compiti statistici, l’Ufficio federale può collegare dati tra loro se questi vengono resi anonimi. Se si tratta di dati personali degni di particolare protezione o di dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione oppure se dal collegamento emergono le caratteristiche essenziali di una persona fisica o giuridica, i dati collegati vanno eliminati al termine delle elaborazioni statistiche.28 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 2 Per adempiere i loro compiti statistici, i servizi statistici cantonali e comunali possono collegare i dati dell’Ufficio federale con altri dati soltanto previa approvazione scritta da parte di quest’ultimo e in ottemperanza alle condizioni stabilite dallo stesso. 27 Introdotto dall’all. n. 4 della L del 23 giu. 2006 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 20064165; FF 2006397). 28 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 35 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |