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Art. 16 Applicazione di altre disposizioni sulla protezione dei dati
1 Per la protezione dei dati in tutti i lavori statistici valgono le disposizioni della presente legge. Per i dati personali valgono inoltre le disposizioni della legge federale del 25 settembre 202031 sulla protezione dei dati relative al trattamento per scopi di ricerca, pianificazione e statistica.32 2 Il Consiglio federale emana, per la rilevazione dei dati, come pure per il loro trattamento da parte di organi della Confederazione, le disposizioni completive relative alla protezione e alla sicurezza dei dati. 32 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 35 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |