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Art. 18 Pubblicazioni
1 Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. 2 L’Ufficio federale predispone a questo scopo le attrezzature necessarie; esse sono anche a disposizione degli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati. 3 Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già stati resi accessibili dalla persona interessata devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento alla condizione di una singola persona fisica o giuridica. 4 Il Consiglio federale può limitare l’accesso per altri gravi motivi. |
