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Art. 19 Altre prestazioni
1 L’Ufficio federale e gli altri produttori di statistiche eseguono elaborazioni statistiche particolari per le unità amministrative della Confederazione e, nella misura del possibile, per terzi. 2 I produttori di statistiche della Confederazione possono comunicare dati personali e dati concernenti persone giuridiche a servizi statistici e di ricerca federali nonché a terzi, per scopi impersonali quali in particolare ricerca, pianificazione o statistica, se:33
3 L’Ufficio federale può eseguire lavori di ricerca, di analisi e di consulenza di durata limitata in rapporto con la statistica federale, a condizione che il mandante se ne assuma i costi o fornisca il personale necessario. 33 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 35 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
