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Art. 6 Obblighi delle persone interrogate
1 La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l’obbligo d’informare secondo l’articolo 10 della legge del 22 giugno 200712 sul censimento.13 1bis La partecipazione delle persone fisiche o giuridiche come pure delle istituzioni incaricate di compiti di diritto pubblico alle rilevazioni indirette è obbligatoria.14 2 La rilevazione avviene in una forma tale da ridurre quanto possibile l’onere amministrativo per gli obbligati. 3 Chiunque rilascia volontariamente informazioni per una rilevazione statistica, deve fornirle secondo verità e secondo scienza e coscienza. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per informazioni volontarie che comportano da parte degli interessati un dispendio eccezionale. 4 Se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente, nell’ordinare una rilevazione il Consiglio federale può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti all’obbligo d’informare; è fatto salvo il capoverso 1. Queste persone devono fornire le informazioni secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.15 13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 dic. 2011 (Partecipazione alle rilevazioni statistiche federali), in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3131; FF 201135993989). 14 Introdotto dal n. I della LF del 23 dic. 2011 (Partecipazione alle rilevazioni statistiche federali), in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3131; FF 201135993989). 15 Introdotto dal n. I della LF del 23 dic. 2011 (Partecipazione alle rilevazioni statistiche federali), in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3131; FF 201135993989). |
