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Art. 7 Partecipazione dei Cantoni e dei Comuni
1 Nell’ordinare una rilevazione, il Consiglio federale stabilisce in che misura Cantoni e Comuni partecipano all’esecuzione. 2 Esso può ordinare l’assunzione di dati contenuti nelle loro banche dati se la base giuridica di dette banche dati non vieta espressamente la loro utilizzazione a fini statistici. Giusta l’articolo 19 della presente legge e l’articolo 39 della legge federale del 25 settembre 202016 sulla protezione dei dati, i dati che sottostanno all’obbligo legale del segreto non possono essere comunicati.17 3 I Cantoni e i Comuni sopportano i costi derivanti dalla loro partecipazione a rilevazioni federali. Il diritto cantonale può disciplinare altrimenti la ripartizione dei costi tra i Cantoni e i Comuni. 4 Il Consiglio federale può accordare un indennizzo per lavori straordinari o prestazioni supplementari fornite senza obbligo. 17 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 35 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
