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Art. 102 Rilevamento di dati per stabilire l'identità e l'età
1Allo scopo di accertare e assicurare l'identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i dati biometrici dello straniero. 1bisSe sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, le autorità competenti possono disporre una perizia volta ad accertarne l'effettiva età.2 2Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati secondo il capoverso 1 e ne disciplina l'accesso.3 1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). |