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Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

del 16 dicembre 2005 (Stato 1° giugno 2019)

Art. 24 Abitazione

Lo stra­nie­ro può es­se­re am­mes­so in Sviz­ze­ra per eser­ci­ta­re un'at­ti­vi­tà lu­cra­ti­va uni­ca­men­te se di­spo­ne di un'abi­ta­zio­ne con­for­me ai suoi bi­so­gni.