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Art. 41b Servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno biometriche
1Il servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno biometriche e gli appaltatori generali interessati devono dimostrare di:
2Gli aventi economicamente diritto, i titolari di quote, i membri del consiglio di amministrazione o di un organo analogo, i membri della direzione e le altre persone che hanno o possono avere un'influenza determinante sull'impresa o sulla produzione delle carte di soggiorno biometriche devono godere di buona reputazione. Possono essere eseguiti controlli di sicurezza ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 19 dicembre 20012 sui controlli di sicurezza relativi alle persone. 3La SEM può esigere in ogni tempo i documenti necessari per la verifica dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Se il servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno biometriche fa parte di un gruppo di imprese, tali requisiti si applicano all'intero gruppo. 4Le disposizioni di cui ai capoversi 1-3 sono applicabili ai prestatori di servizi e ai fornitori se le loro prestazioni rivestono un'importanza determinante per la produzione delle carte di soggiorno biometriche. 5Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori requisiti applicabili al servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno biometriche, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori. 1 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51). |