|
|
|
Art. 45a Nullità del matrimonio
Se nell'ambito della verifica dell'adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare con il coniuge secondo gli articoli 42-45 le autorità competenti rilevano indizi di una causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile2 (CC), ne informano l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare con il coniuge è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987). |
