Open article in different language:
EN
|
Art. 59a Microchip
1I documenti di viaggio per stranieri possono essere provvisti di un microchip. Il microchip può contenere un'immagine digitalizzata del viso, le impronte digitali, altri dati personali del titolare del documento e i dati relativi al documento di viaggio. Possono esservi registrati anche i dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera g della legge federale del 20 giugno 20032 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo. L'articolo 2a della legge del 22 giugno 20013 sui documenti d'identità (LDI) si applica per analogia. 2Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti di viaggio per stranieri sono provvisti di un microchip e quali dati vi devono essere registrati. 1 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381). |