1Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, o una decisione di prima istanza di espulsione secondo l'articolo 66a o 66abis CP1 o l'articolo 49a o 49abis CPM2, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:3
- a.
- mantenere in carcere lo straniero che già vi si trova sulla base dell'articolo 75;
- b.
- incarcerare lo straniero se:
- 1.4
- sono dati i motivi giusta l'articolo 75 capoverso 1 lettere a, b, c, f, g o h,
- 2.5
- …
- 3.6
- indizi concreti fanno temere ch'egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'articolo 90 della presente legge e l'articolo 8 capoverso 1 lettera a o capoverso 4 LAsi7,
- 4.
- il suo comportamento precedente indica ch'egli non si attiene alle disposizioni delle autorità,
- 5.8
- la decisione d'allontanamento è notificata in un centro della Confederazione e l'esecuzione dell'allontanamento è presumibilmente attuabile.
- 6.9
- …
1bisNei casi Dublino l'ordine di carcerazione è retto dall'articolo 76a.10
2La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera b numero 5 può durare 30 giorni al massimo.11
3I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all'articolo 79.12
4I passi necessari per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione secondo la presente legge oppure per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM sono intrapresi senza indugio.13
1 RS 311.0
2 RS 321.0
3 Nuovo testo giusta il n. IV 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).
4 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
5 Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).
6 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).
7 RS142.31
8 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).
9 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (RU 2010 5925; FF 2009 7737). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Abrogato dal n. I 1 dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
10 Introdotto dal n. I 1 dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
11 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
12 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
13 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).