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Art. 102 Rilevamento di dati per stabilire l’identità e l’età
1Nel contesto dell’esame delle condizioni di entrata in Svizzera o di una procedura nell’ambito del diritto in materia di stranieri, l’autorità competente può rilevare e registrare, caso per caso, i dati biometrici dello straniero a fini identificativi. Il rilevamento e la registrazione possono essere sistematici per determinati gruppi di persone.2 1bisSe sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, le autorità competenti possono disporre una perizia volta ad accertarne l’effettiva età.3 2Il Consiglio federale stabilisce i gruppi di persone sottoposti a un rilevamento sistematico nonché i dati biometrici da rilevare ai sensi del capoverso 1 e disciplina l’accesso a questi ultimi.4 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). |