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Art. 104 Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo
1Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta dell’autorità competente per il controllo al confine, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all’autorità competente per il controllo al confine, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.2 1bisLa SEM può estendere l’obbligo di comunicazione dei dati ad altri voli:
1terI dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.4 2La decisione che dispone l’obbligo di comunicazione indica:
3L’obbligo di comunicazione vale per le seguenti categorie di dati:
4Le imprese di trasporto aereo informano le persone interessate conformemente all’articolo 18a della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati. 5La decisione che dispone o revoca l’obbligo di comunicazione è emanata sotto forma di decisione di portata generale e pubblicata nel Foglio federale. I ricorsi contro tali decisioni non hanno effetto sospensivo. 6Le imprese di trasporto aereo possono conservare i dati di cui al capoverso 3 esclusivamente a fini probatori. Devono cancellare i dati:
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195). |