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Art. 104b Comunicazione automatica di dati del sistema API
1I dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC. 2Il SIC può trattare i dati per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 104a capoverso 1 lettera c. 1 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381). |
