1Il sistema d’informazione contiene dati relativi agli stranieri:
- a.
- il cui allontanamento deve essere eseguito o la cui espulsione secondo la presente legge o ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP1 o dell’articolo 49a o 49abis CPM2 deve essere eseguita;
- b.
- che lasciano la Svizzera volontariamente;
- c.
- che hanno chiesto una consulenza per il ritorno od ottenuto un aiuto al ritorno.
2Il sistema d’informazione contiene le seguenti categorie di dati:
- a.
- il cognome e il nome, la data di nascita e l’indirizzo (dati di base), il sesso, il luogo di nascita, la cittadinanza, l’etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile dello straniero e il nome dei suoi genitori;
- b.
- i dati biometrici;
- c.
- la parte del fascicolo in forma elettronica riguardante il ritorno, di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge federale del 20 giugno 20033 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo;
- d.
- il tipo di allontanamento o il ritorno volontario, il documento di viaggio utilizzato e le prestazioni finanziarie da versare al momento della partenza;
- e.
- i dati relativi alla consulenza per il ritorno e alla concessione di un aiuto al ritorno;
- f.
- i dati relativi alle misure volte a ottenere i documenti di viaggio;
- g.
- i dati necessari alla gestione e al controllo delle diverse fasi della partenza dalla Svizzera;
- h.
- i dati medici necessari alla valutazione dell’idoneità al trasporto di una persona;
- i.
- il risultato della consultazione del RIPOL e del SIS;
- j.
- i dati relativi al luogo, alla durata e al tipo di carcerazione;
- k.
- le caratteristiche comportamentali della persona e le misure coercitive che possono essere o sono state applicate durante il volo;
- l.
- i dati relativi ai biglietti e agli itinerari dei voli;
- m.
- i dati delle persone incaricate dell’assistenza medica o sociale o della scorta di polizia;
- n.
- i dati destinati al conteggio dei costi e dei pagamenti nel quadro del ritorno.
3I dati personali di cui al capoverso 2 lettere a–c e j sono ripresi automaticamente dal SIMIC. Se tali dati sono modificati nel sistema d’informazione, i dati aggiornati sono automaticamente ripresi nel SIMIC.
4La SEM informa le persone i cui dati sono rilevati nel sistema sullo scopo del trattamento dei dati, sulle categorie di dati e sui destinatari dei dati.