Art. 109h Trattamento dei dati
Hanno accesso al sistema d’informazione, limitatamente ai dati menzionati tra parentesi nelle lettere seguenti e nella misura in cui richiesto dall’adempimento dei loro compiti: - a.
- i collaboratori della SEM:
- 1.
- per ottenere i documenti di viaggio in vista del ritorno, per organizzare la partenza e per concedere l’aiuto al ritorno (dati di cui all’art. 109g cpv. 2),
- 2.
- per procedere ai conteggi dei costi (dati di base di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. c–h ed j–n);
- b.
- le autorità cantonali incaricate dell’attuazione del ritorno, per segnalare i casi per i quali si richiede l’assistenza della SEM secondo l’articolo 71 (dati di cui all’art. 109g cpv. 2);
- c.
- le autorità cantonali competenti in materia di aiuto al ritorno (dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a–h e k–n);
- d.
- le autorità cantonali competenti in materia di conteggio dei costi (dati di base di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. c–g, j ed l–n);
- e.
- le autorità cantonali di polizia, per i compiti di scorta delle persone da allontanare o espellere (dati di base di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i–n);
- f.
- le autorità cantonali di polizia agli aeroporti e il Corpo delle guardie di confine, per i compiti legati al controllo delle partenze (dati di base di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i–n);
- g.
- i terzi incaricati ai sensi dell’articolo 109i.
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