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Art. 22 Condizioni di salario e di lavoro nonché rimborso delle spese dei lavoratori distaccati
1Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa unicamente se:
2Il datore di lavoro rimborsa ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato sostenute nell’ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali, come quelle per il viaggio, il vitto e l’alloggio. Tali rimborsi non sono considerati componente del salario. 3In caso di lavoro distaccato di lunga durata, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla durata dell’obbligo di rimborso di cui al capoverso 2. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381). |