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Art. 27 Formazione e formazione continua
1Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o una formazione continua se:2
2Per i minorenni, dev’essere garantito che qualcuno li assista adeguatamente. 3La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l’interruzione della formazione o della formazione continua è retta dalle condizioni generali di ammissione della presente legge.5 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). |