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Art. 32 Permesso di soggiorno di breve durata
1Per soggiorni di un anno al massimo è rilasciato un permesso di breve durata. 2Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni. 3Può essere prorogato fino a due anni. Il cambiamento d’impiego è possibile solo per motivi gravi. 4Un nuovo permesso di breve durata può essere rilasciato solo dopo un’adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera. |
