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Art. 41 Carte di soggiorno
1Con il permesso, lo straniero riceve di norma una carta di soggiorno. 2Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 83) riceve una carta di soggiorno che ne indica la condizione giuridica. 3La carta di soggiorno per i titolari del permesso di domicilio è rilasciata a fini di controllo per una durata di cinque anni. 4La carta di soggiorno può essere provvista di un microchip. Questo contiene l’immagine del viso e le impronte digitali del titolare, nonché i dati iscritti nella zona a lettura ottica.1 5Il Consiglio federale stabilisce quali persone dispongono di una carta di soggiorno provvista di microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso.2 6La SEM determina forma e contenuto delle carte di soggiorno. Può affidarne parzialmente o interamente l’allestimento a terzi.3 1 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l’introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51). |