|
Art. 49a Deroga al requisito delle competenze linguistiche
1È possibile derogare al requisito di cui agli articoli 43 capoverso 1 lettera d e 44 capoverso 1 lettera d se sussistono motivi gravi. 2Sono considerati motivi gravi segnatamente una disabilità, una malattia o un’altra incapacità che pregiudichi ampiamente l’apprendimento di una lingua. 1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471). |