Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
|
Art. 58a Criteri d’integrazione
1Nel valutare l’integrazione l’autorità competente si basa sui criteri seguenti:
2Si tiene in debito conto la situazione degli stranieri che non soddisfano o stentano a soddisfare i criteri d’integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d a causa di una disabilità, di una malattia o di altre circostanze personali rilevanti. 3Il Consiglio federale definisce le competenze linguistiche necessarie al rilascio o alla proroga di un permesso. |