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Art. 59 Rilascio di documenti di viaggio
1La SEM può rilasciare un documento di viaggio allo straniero privo di documenti. 2Ha diritto a un documento di viaggio lo straniero che:
3Non ha diritto al rilascio di un documento di viaggio lo straniero che ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera o è stato condannato con sentenza passata in giudicato all’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP4 o dell’articolo 49a o 49abis CPM5.6 1 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381). |