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Art. 59b Dati biometrici
1La registrazione dei dati biometrici e la trasmissione dei dati del documento di viaggio al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi. L’articolo 6a LDI2 si applica per analogia. 2Per il rilascio o il rinnovo di un documento di viaggio, la SEM e le autorità cantonali incaricate di ricevere le domande di rilascio di documenti di viaggio possono trattare i dati biometrici già registrati nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). 3I dati biometrici necessari per il rilascio di un documento di viaggio sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l’evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell’interessato lo esiga. 1 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381). |