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Art. 6 Rilascio del visto
1Il visto è rilasciato, su incarico della competente autorità federale o cantonale, dalla rappresentanza svizzera all’estero o da un’altra autorità designata dal Consiglio federale. 2In caso di rifiuto del visto per un soggiorno non sottostante a permesso (art. 10), la competente rappresentanza all’estero emana, mediante un modulo, una decisione a nome della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)1 o del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), a seconda della sfera di competenze. Il Consiglio federale può prevedere che anche altri servizi del DFAE siano abilitati a emanare decisioni a nome del DFAE.2 2bisContro una decisione secondo il capoverso 2 può essere fatta opposizione scritta entro 30 giorni all’autorità che ha emanato la decisione (SEM o DFAE). L’articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa si applica per analogia.4 3Per la copertura di eventuali spese di soggiorno, assistenza o connesse al viaggio di ritorno, possono essere richieste una dichiarazione di garanzia temporanea, una cauzione o altre garanzie.5 1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
