1La Confederazione può fornire un aiuto al ritorno e alla reintegrazione allo straniero che lascia la Svizzera di propria iniziativa o perché tenuto a farlo.
2Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione:
- a.
- le persone che hanno lasciato lo Stato d’origine o di provenienza a causa di un grave pericolo generale, segnatamente un conflitto armato, una guerra civile o una situazione di violenza generalizzata, o che non potevano rientrare in tale Stato durante il perdurare della minaccia, sempreché il loro soggiorno sia stato conforme alla presente legge ed esse siano tenute a lasciare la Svizzera;
- b.
- le persone di cui all’articolo 30 capoverso 1 lettere d ed e;
- c.1
- le persone ammesse provvisoriamente che lasciano la Svizzera spontaneamente oppure quelle la cui ammissione provvisoria è stata revocata conformemente all’articolo 84 capoverso 2.
3L’aiuto al ritorno e alla reintegrazione comprende:
- a.
- la consulenza per il ritorno secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera a LAsi2;
- abis.
- l’accesso ai progetti in corso in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera b LAsi;
- b.
- la partecipazione a progetti nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare il ritorno e la reintegrazione secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAsi;
- c.
- un sostegno finanziario nel singolo caso per facilitare l’integrazione o per assicurare l’assistenza sanitaria nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera d LAsi.3
4Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il versamento e il computo dei contributi.
1 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
2 RS 142.31
3 Nuovo testo giusta il n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).