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Art. 60
1La Confederazione può fornire un aiuto al ritorno e alla reintegrazione allo straniero che lascia la Svizzera di propria iniziativa o perché tenuto a farlo. 2Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione:
3L’aiuto al ritorno e alla reintegrazione comprende:
4Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il versamento e il computo dei contributi. 1 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381). |