1L’autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:
- a.
- lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d’autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;
- b.
- lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59–61 o 64 CP2;
- c.
- lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- d.
- lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione;
- e.
- lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale;
- f.3
- lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell’ambito di un annullamento secondo l’articolo 36 della legge del 20 giugno 20144 sulla cittadinanza;
- g.5
- lo straniero non rispetta un accordo d’integrazione senza validi motivi.
2Un permesso o un’altra decisione giusta la presente legge non possono essere revocati per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all’espulsione.
1 Nuovo testo giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
2 RS 311.0
3 Introdotta dall’all. n. II 1 della L del 20 giu. 2014 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2561; FF 2011 2567).
4 RS 141.0
5 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471). Correzione della Commissione di redazione dell’AF del 10 ago. 2018, pubblicata il 18 set. 2018 (RU 2018 3213).