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Art. 65 Rifiuto d’entrata e allontanamento all’aeroporto
1Se l’entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di confine all’aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera. 2L’autorità competente per il controllo al confine emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen2 una decisione motivata a nome della SEM. Contro questa decisione può essere presentata opposizione scritta alla SEM entro 48 ore dalla notificazione. Essa non ha effetto sospensivo. La SEM decide sull’opposizione entro 48 ore.3 2bisContro la decisione della SEM sull’opposizione può essere presentato ricorso entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore.4 3La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro le zone di transito internazionali degli aeroporti per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69), la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76–78). Sono fatte salve le disposizioni relative all’ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d’asilo (art. 22 LAsi5).6 1 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5629 5405 art. 2 lett. b; FF 2007 7149). |
