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Art. 71 Assistenza della Confederazione alle autorità d’esecuzione
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) assiste i Cantoni incaricati dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione secondo la presente legge oppure dell’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP1 o dell’articolo 49a o 49abis CPM2, in particolare:3
1 RS 311.0 |