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Art. 74 Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio
1L’autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio se:
1bisL’autorità cantonale competente impone a uno straniero collocato in un centro speciale di cui all’articolo 24a LAsi3 di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio.4 2Queste misure sono ordinate dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, è competente il Cantone in cui è ubicato il centro. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall’autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.5 3Contro queste misure è ammissibile il ricorso a un’autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 1 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737). |