Art. 75 Carcerazione preliminare
1Allo scopo di garantire l’attuazione della procedura d’allontanamento o di un procedimento penale in cui può essere pronunciata l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP1 o dell’articolo 49a o 49abis CPM2, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che:3
2L’autorità competente decide senza indugio in merito al diritto di soggiorno dello straniero incarcerato. 1 RS 311.0 |