1L’autorità competente può incarcerare lo straniero per garantirne il trasferimento nello Stato Dublino competente per la procedura d’asilo, se nella fattispecie:
- a.
- indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento;
- b.
- la carcerazione è proporzionata; e
- c.
- non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive (art. 28 par. 2 del regolamento [UE] n. 604/20132).
2I seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento:
- a.
- nella procedura d’asilo o d’allontanamento lo straniero non ottempera a ordini impartitigli dall’autorità, segnatamente rifiuta di dichiarare la propria identità in violazione dell’obbligo di collaborare secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a LAsi3 o non dà seguito a una citazione ripetutamente e senza sufficiente motivo;
- b.
- il suo comportamento precedente in Svizzera o all’estero indica ch’egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;
- c.
- presenta più domande d’asilo sotto diverse identità;
- d.
- abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l’articolo 74;
- e.
- nonostante il divieto d’entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;
- f.
- soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d’asilo allo scopo evidente di eludere l’imminente esecuzione di un allontanamento;
- g.
- espone a serio pericolo o minaccia in modo grave la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato;
- h.
- è stato condannato per un crimine;
- i.
- nega all’autorità competente di possedere o aver posseduto un titolo di soggiorno o un visto rilasciati da uno Stato Dublino o di aver presentato una domanda d’asilo in tale Stato.
3Dall’ordine di carcerazione lo straniero può essere mantenuto in carcere o incarcerato per al massimo:
- a.
- sette settimane durante la preparazione della decisione inerente alla competenza per la domanda d’asilo; ciò comprende la presentazione all’altro Stato Dublino della richiesta di presa in carico, il termine entro il quale è attesa la risposta o l’accettazione implicita della richiesta, nonché l’allestimento della decisione e la sua notifica;
- b.
- cinque settimane durante la procedura prevista dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1560/20034;
- c.
- sei settimane tra la notifica della decisione d’allontanamento o d’espulsione, o la fine dell’effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico per l’impugnazione di una decisione di prima istanza d’allontanamento o d’espulsione, e il trasferimento dello straniero nello Stato Dublino competente, al fine di garantire l’esecuzione della decisione.
4Se lo straniero si rifiuta di salire a bordo di un mezzo di trasporto in vista dell’esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente, o se con il proprio comportamento impedisce in altro modo il trasferimento, può essere incarcerato allo scopo di garantire il trasferimento laddove non sia possibile ordinare la carcerazione conformemente al capoverso 3 lettera c e risulti vana una misura più mite. La carcerazione può durare soltanto fino a che il trasferimento sia nuovamente possibile, ma al massimo sei settimane. Con il consenso dell’autorità giudiziaria, può essere prorogata fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento. La durata massima di questa carcerazione è di tre mesi.
5I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all’articolo 79.
1 Introdotto dall’all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 64a cpv. 1.
3 RS 142.31
4 Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.